CLUB VELICO SALERNITANO

STATUTO

Art.1

FINALITA'

E' costituita in Salerno l' Associazione sportiva dilettantistica Club Velico Salernitano .

L'Associazione, priva di personalità giuridica, ha sede in Salerno- piazza della Concordia, porto turistico "Masuccio Salernitano" ed è disciplinata dagli Art.36 e seguenti del Codice Civile.

I colori dell'associazione sono il bianco, il celeste e l'oro.

Potranno essere istituite Sezioni su tutto il territorio nazionale.

Art.2

FINALITA' E SCOPI

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela ed alla Federazione Italiana Canoa Kayak.

L'Associazione può affiliarsi a qualsiasi altra Federazione avente gli stessi fini e scopi.

L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di

formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, al diportismo nautico, alla promozione e diffusione di una cultura legata al mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle discipline indicate.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un punto ristoro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione italiana Vela e delle altre Federazioni a cui è affiliata.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti le attività sportive.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

ART.3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART.4

SOCI

Possono entrare a far parte del Club Velico Salernitano tutti coloro che ne condividano gli scopi ed i fini.

L'Associazione è composta da soci:

.fondatori

.onorari

.benemeriti

.ordinari

.sostenitori

.atleti

.minorenni

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo nonché i soci ordinari con almeno quindici anni di ininterrotta attività sociale.

Sono Soci Onorari personalità eminenti e coloro che si sono distinti, a giudizio del Consiglio Direttivo, nel campo dello sport e cultura del mare. Sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Benemeriti coloro che, tra i soci ordinari, abbiano validamente contribuito, in qualsiasi modo, all'affermazione e miglioramento del Sodalizio. Sono nominati dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza, sono ammessi a fare parte dell'Associazione e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori i soci che versano liberamente contributi aggiuntivi in favore dell'Associazione.

Sono Soci Atleti coloro che, in possesso della tessera federale, svolgono attività agonistica con i colori dell'Associazione. I Soci Atleti possono godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione a supporto dell'attività sportiva.

La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione e dai regolamenti dell'Associazione.

I Soci Minorenni sono equiparati ai Soci ordinari.

Possono comunque essere ammessi solo a seguito di domanda di iscrizione munita del benestare dei genitori esercenti la potestà genitoriale, a condizione che abbiano compiuto il quinto anno di età.

Il Club Velico Salernitano dovrà tesserare alla FIV tutti i soci che pratichino l'attività velica o ricoprano cariche elettive in seno all'Associazione e tutti i soggetti di cui all'Art.8 dello Statuto federale.

Art. 5

MODALITA' DI AMMISIONE E CESSAZIONE

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, la cui decisione è inappellabile.

La domanda deve essere redatta su apposito modello e sottoscritta per presentazione da due soci ordinari.

Non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati all'Associazione con carattere di temporaneità.

L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di socio atleta è di otto anni.

Tutti i soci devono contribuire alla vita associativa e sportiva del Sodalizio ed hanno:

•  il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione, rispettarne lo Statuto, i Regolamenti, le finalità e l'immagine, tutelarne il patrimonio sociale;

•  il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

•  dimissioni volontarie o decesso.;

•  morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I soci cessati per morosità possono essere riammessi, con delibera del Consiglio Direttivo, previo versamento di tutte le quote annuali arretrate.

•  radiazione. La proposta di radiazione costituisce titolo di sospensione del socio fino alla decisione inappellabile del Collegio dei Probiviri. Il socio radiato non può essere riammesso.

Art.6

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

•  dalla quota di iscrizione versata dai nuovi soci all'atto dell'ammissione come stabilita di anno in anno dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

•  dalle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;

•  dai contributi e dalle elargizioni di soci, terzi ed Enti Pubblici;

•  da ogni altra entrata, di qualsiasi natura, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

•  dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

•  da materiali, attrezzi sportivi ed indumenti;

•  da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione;

•  da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

Ogni eventuale utile della gestione dovrà essere reinvestito nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Art.7

QUOTE SOCIALI

Ogni socio dovrà versare annualmente la quota stabilita per ogni singola categoria, nei termini ad esso indicati.

I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al pagamento di quanto dovuto saranno dichiarati, dal C.D., sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote scadute per ulteriori sessanta giorni dalla data della comunicazione di sospensione comporterà la cessazione dell'appartenenza all'Associazione del socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le quote di iscrizione e le quote sociali non sono trasmissibili né rivalutabili.

La quota sociale annua è stabilita dal Consiglio Direttivo e deve essere versata all'Associazione entro il 30 aprile di ogni anno. Detto termine può essere variato dal Consiglio Direttivo.

Nel solo caso di decesso del socio, il coniuge o uno dei figli che intende aderire all'Associazione, ove ammesso dal Consiglio Direttivo, viene esonerato dal versamento della quota di iscrizione.

Art.8

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

•  l'Assemblea Generale dei Soci

•  il Presidente

•  il Consiglio Direttivo

•  il Collegio dei Revisori dei Conti

•  il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono di natura elettiva e vige il principio della incompatibilità tra le varie cariche.

I soci che ricoprono cariche sociali in seno all'Associazione non possono ricoprire cariche presso altre società e/o Associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina.

Tutti i soci, purché maggiorenni, godono dell'elettorato attivo e passivo.

Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote sociali e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati destinatari da parte dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni sportive a cui l'Associazione è affiliata, di squalifiche o sospensioni per un periodo complessivamente superiore ad un anno.

Ogni socio può chiedere di essere iscritto nelle liste dei canditati. La richiesta deve pervenire al C.D., che ha l'obbligo d'inserimento nelle liste, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art.9

ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea generale in seduta straordinaria dei Soci, oltre che dal Presidente motu proprio, e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci, presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.10

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono partecipare all'Assemblea, tutti i soci in regola con gli obblighi associativi.

Hanno diritto al voto tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un anno.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega.

Nessun socio può esprimere più di due voti, compreso il suo.

Art.11

CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea Generale dei soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto, da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso d'urgenza il termine di convocazione è di giorni tre.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa decide, di norma, a maggioranza di voti, espressi in modo palese.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza qualificata di almeno i tre quarti degli associati.

Per le modifiche statutarie occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti che rappresentino almeno un quinto di tutti i soci.

Le Assemblee sono presiedute da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da Segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, un altro componente del Consiglio Direttivo o un socio.

Le votazioni, di norma, avvengono per alzata di mano o per appello nominale tranne che per le elezioni degli organi e per argomenti che riguardano i soci ove è prescritta la votazione con scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese a norma del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 12

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci, in seduta ordinaria:

•  approva, con la presenza di almeno 1/6 dei soci, la relazione morale, tecnica, economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso; il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dall'organo competente;

•  elegge, fra tutti i soci, con votazione segreta e disgiunta, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'iscrizione all'Associazione. In caso di pari iscrizione all'Associazione, risulta eletto il più anziano d'età. Per la validità dell'elezione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo dei soci iscritti con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.

•  Approva i programmi dell'attività da svolgere e relative modifiche;

•  Nomina i soci Benemeriti su proposta del C.D.;

•  Decide sulle proposte del C.D., su quelle presentate dai soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

L'Assemblea generale dei soci in seduta straordinaria:

•  delibera le modifiche statutarie;

•  decide su tutte le questioni che il presidente o il C.D. riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai soci in via straordinaria;

•  delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.13

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal C.D. tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del C.D., del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Convoca le Assemblee.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Il presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del C.D. nella prima riunione successiva.

Art.14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, in numero dispari, è composto dal Presidente, e da un minimo di quattro ad un massimo di otto consiglieri. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito dall'Assemblea con cadenza quadriennale, su proposta del C.D. uscente.

Risultano eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, Il Vicepresidente, il Segretario il Tesoriere ed il Direttore Sportivo.

Il C.D. si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente.

Esso, tuttavia, può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto dalla carica, con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede il C.D. nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal C.D.

Il Tesoriere tiene i conti sociali, redige i bilanci, i rendiconti nonché i preventivi, ed utilizza con poteri di firma congiunta a quella del Presidente o Vicepresidente, i conti bancari accesi presso qualsiasi Istituto dall'Associazione.

Il Direttore Sportivo sovrintende a tutta l'attività sportiva dell'Associazione, organizza gare e competizioni sportive.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

•  predispone il conto economico e finanziario, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;

•  stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei soci da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;

•  dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

•  emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;

•  approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;

•  amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione, decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'Assemblea;

•  propone all'Assemblea Generale Ordinaria dei soci la nomina dei Soci Benemeriti e nomina i Soci Onorari, dandone comunicazione all'Assemblea;

•  stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento;

•  é titolare dell'azione disciplinare nei riguardi dei soci. Ogni iniziativa disciplinare deve essere preventivamente contestata al socio interessato, che ha la facoltà di contro dedurre entro un termine minimo di quindici giorni;

•  provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente statuto.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i soci eletti in organi nazionali o territoriali delle Federazioni sportive.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi od onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione in natura, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, a soci componenti di tutti gli organi sociali per l'attività svolta all'interno dell'Associazione, avendo tutte le cariche carattere onorario.

I soci sunnominati avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comportano la decadenza del Consiglio stesso che dovrà provvedere comunque, nel termine improrogabile di trenta giorni, ad indire nuove elezioni da effettuarsi nei successivi trenta giorni.

Vige la norma della prorogazio.

•  Qualora l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci non approvi la "Relazione morale - tecnica - finanziaria" del Consiglio Direttivo, nonché il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dall'organo competente,il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo decadono.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi trenta giorni.

Art.15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti tra i soci dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci.

Vigila, inoltre, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio subentra un Revisore supplente.

In caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti risulterà anch'esso decaduto.

Art.16

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, tra i soci, dall'Assemblea Ordinaria nella medesima seduta in cui viene eletto il C.D. ed il Collegio dei Revisori dei conti.

I Probiviri restano in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

•  è arbitro compositore delle vertenze fra soci e fra questi e gli organi direttivi;

•  delibera in secondo grado ed inappellabilmente, su richiesta del destinatario del provvedimento, in ordine ai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento;

•  tiene regolari verbali delle sue sedute;

•  ove lo ritenga necessario, su materia di sua competenza, chiede la convocazione del Consiglio Direttivo;

•  sovrintende le Assemblee elettive curandone il regolare svolgimento, arbitrando eventuali controversie;

•  può ricevere dal Presidente dell'Associazione particolari incarichi.

Art.17

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

Le sanzioni disciplinari sono:

•  censura, che sarà applicata nei casi di trasgressione di lieve entità dei doveri dei soci indicati nell'Art.5;

•  sospensione, che sarà applicata nei casi di trasgressioni più gravi, dei doveri dei soci indicati nell'Art.5, nel caso di cui all'art. 7, nonché in pendenza del procedimento di radiazione.

•  Radiazione, che sarà applicata, nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione e che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo dell'Associazione stessa, oltre che per gravissime violazioni dei doveri indicati dall'Art.5 del presente Statuto, e nell'ipotesi di trasgressioni successive ai provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

 

Art.18

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal primo novembre al trentuno ottobre dell'anno successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il C.D. procede alla convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione la relazione morale, tecnica, economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso; il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dall'organo competente.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o la distribuzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

La relazione morale, tecnica, economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso ed i c onti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati preso la Segreteria dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci che lo richiedano.

Art.19

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si obbligano a risolvere, con l'intervento degli organismi interni, eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra essi e l'Associazione in relazione all'attività sociale.

Art.20

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati e che godano dell'elettorato attivo

La richiesta dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i quattro quinti dei soci. Non sono ammesse deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio sociale , salvo diversa destinazione disposta dalla normativa in vigore,sarà devoluto con contestuale delibera assembleare al Comune di Salerno e/o ad Enti e/o ad associazioni esclusivamente per fini spor tivi.

Copia del verbale dell'Assemblea generale straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della situazione Patrimoniale approvato dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alle federazioni di affiliazione.

 

NORME INTEGRATIVE

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale straordinaria dei soci, appositamente convocata il 15/01/2006 nella sede dell'Associazione, deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione stessa, ed entra in vigore dalla data di approvazione.

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile, mentre in campo fiscale si fa riferimento alla normativa di cui al D. Leg. 289/02

Salerno, 15/01/2006



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