Data a Roma, addi'
8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
"Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART.
1.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
1. Alla legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"ART. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione
da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi
dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da
diporto sono denominate:
a) "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque
mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) "nave da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza superiore
a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza da
10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) "natante da diporto": le unita' individuate ai sensi dell'articolo
13 della presente legge.
4. Le unita' da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione
e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonche' come
unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza
massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto
del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante
o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione
di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti";
b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti
dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli
uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie
di porto. Il modello dei registri e' approvato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici
marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o
degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa,
in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici
marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati
a tenere i registri di iscrizione delle unita' da diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unita' da diporto, l'acquirente deve chiedere
l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli
uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti
fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita',
l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica
dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita';
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione
installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario
della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unita' stessa
fino alla data della presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma
4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita'
condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta' da effettuare
a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data
dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una
licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che
sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta,
la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti
all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare
domanda di iscrizione allegando il titolo di proprieta' e la documentazione
prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le
eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante,
deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria
unita' da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto puo' chiedere la cancellazione della propria unita' dal
registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta;
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";
c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. - 1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere
o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro
di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso
l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme
previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante,
che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile
organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia
marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere
regolarmente soggiornante in Italia.
v 4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere
l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui
all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio
in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta";
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri
di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la
licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione
in acque marittime e interne senza alcun limite, nonche' il certificato di sicurezza
di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione
di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione
di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle
caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformita' rilasciata
dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione
europea, nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne
attesta lo stato di navigabilita'.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti
validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unita' da diporto di cui al comma
2 sono:
a) per le unita' senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unita' con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato
II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare
agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare
molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di
altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D
di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436,
e successive modificazioni";
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"ART. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi
ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle
annotazioni per le attivita' di locazione, di noleggio e insegnamento della
navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il
tipo e le caratteristiche principali dell'unita', il nome del proprietario,
il nome dell'unita', se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione
autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi
della proprieta' e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unita'
di cui e' stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della
sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche
principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unita' e del tipo
di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente
legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione
avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento
o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza
della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione
tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato
di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono
essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici";
f) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni
da diporto attesta lo stato di navigabilita' delle unita' e fa parte dei documenti
di bordo. Esso e' rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 ottobre 1999, n. 478";
g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"ART. 13. - 1. Sono natanti:
a) le unita' da diporto a remi;
b) le unita' da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri,
misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata
dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo
5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza
di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti
nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime
giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini,
sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con superficie velica
non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla
costa, nonche' degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati
con ordinanze delle competenti autorita' marittime e della navigazione interna;
per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste
la maggiore eta' e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e
le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro
un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun
limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico
autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta
a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di
conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti
dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio
per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale e' disciplinata,
per quanto concerne le modalita' della loro condotta, con ordinanza del capo
del circondario";
h) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"ART. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che
rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle
persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica
presentata per l'iscrizione dell'unita'.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e'
documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal
manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione
di conformita' del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto
verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato
e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione
che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste
e alla distanza da porti sicuri";
i) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"ART. 35. - 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di
bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone
imbarcate in qualita' di ospiti purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno
di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di
eta' per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto
nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti
dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualita' di ospiti, purche'
abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'";
l) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
"ART. 37. - 1. Il proprietario di una unita' da diporto, qualora intenda
imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della
gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorita'
competente apposito documento, redatto in conformita' al modello di cui al decreto
del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi
del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso
documento";
m) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
"ART. 39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una
unita' da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263
euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta
di una unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata o
non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso
di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto
con una abilitazione scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine
protette, chi nell'utilizzo di una unita' da diporto non osserva una disposizione
di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita'
competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e
delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione
di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033
euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione
e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una
disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorita'
competente in base alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione
della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della
navigazione e' riportato sulla licenza di navigazione medesima";
n) il primo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"La responsabilita' civile verso terzi derivante dalla circolazione delle
unita' da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge,
e' regolata dall'articolo 2054 del codice civile";
o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:
"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
si applicano alle unita' da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3,
della presente legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate
di motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita'
alla quale vengono applicati";
p) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"ART. 49. - 1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore
a 24 metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia
ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24
metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, e' fatto
obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche
(VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto
sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un
suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita'
dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente
da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione
europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione
di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico,
rivolta all'autorita' competente e corredata della dichiarazione di conformita',
e' presentata all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della documentazione per il rilascio
della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza
definitiva; la licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed
e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico
installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita',
e' presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in
cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede
ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente
dall'unita' in cui l'apparato viene installato.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto
che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo
di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione
del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le societa'
concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti.
Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita'
della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso
ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha
validita' anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, puo' disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli
organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori,
gli importatori, i distributori e gli utenti";
q) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
"ART. 54. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre
2003, le norme di attuazione della presente legge";
r) dopo l'articolo 54, e' inserito il seguente:
"ART. 54-bis. - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da
diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione
della documentazione prescritta".
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo
54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera
q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili
con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante: «Norme
sulla navigazione da diporto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 marzo 1971, n. 69.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera n):
- Il testo dell'art. 47 della legge n. 50/1971, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 47. - La responsabilita' civile verso terzi derivante dalla circolazione
delle unita' da diporto, come definite dall'art. 1, comma 3, della presente
legge, e' regolata dall' art. 2054 del codice civile.
Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'art. 2947 dello
stesso codice.».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera o):
- Il testo dell'art. 48 della legge n. 50/1971, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 48. - Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si applicano alle unita' da diporto, come definite all'art. 1,
comma 3, della presente legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela non
dotate di motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita'
alla quale vengono applicati.
La disposizione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' estesa
ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente,
emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.».
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante:
«Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico
ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248, e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996,
n. 647 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne).
- 1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134
del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo
di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo
professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto
senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma,
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione
al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo,
in corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238, primo comma,
n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto
entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'art. 20 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di
validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 49, primo comma,
n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite
al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario per la navigazione
nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonche' nelle
acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite
al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto
adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la
navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla
costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso
dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione
interna per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e
134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni
da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun
titolo.
7. Il titolo professionale e' rilasciato dal capo del circondario marittimo
di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale
della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali
di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unita' da diporto
si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo
a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unita' da diporto. L'unita'
passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione
e ne assume la responsabilita' ed i rischi;
b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto con cui una delle parti in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra
parte l'unita' da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo
ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione,
alle condizioni stabilte dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita'
del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unita' in perfetta efficienza
completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di
cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di noleggio l'assicurazione e' estesa in favore del noleggiatore e dei
passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza
del contratto in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per
la responsabilita' civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione
e del noleggio per finalita' ricreative nonche' per gli usi turistici di carattere
locale e' disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta,
con provvedimenti delle competenti autorita' marittime o locali.
11. Sostituisce l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171.
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994,
n. 731, e' abrogato.
13. (Comma abrogato).».
ART.
2.
(Unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio).
1. La lettera b) del comma
8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' sostituita dalla seguente:
"b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto con cui una delle parti,
in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra
parte l'unita' da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo
ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione,
alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita'
del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio".
2. E' istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto
adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o piu' regolamenti
concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave
da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita' da diporto impiegate in
attivita' di noleggio, nonche' la determinazione del numero minimo dei componenti
l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di
bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e delle navi
da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
647, come modificato dal presente articolo.
4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' abrogato.
5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi
italiani e comunitari imbarcati sulle unita' da diporto impiegate in attivita'
di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di
arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge
30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario
imbarcato a bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio
e' disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato
di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque
nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro
per il settore del lavoro marittimo.
Nota all'art. 2, comma 3:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.».
Nota all'art. 2, comma 3, lettera d):
- Per l'art. 10 del decreto-legge n. 535/1996 si veda nella nota all'art. 2,
comma 1.
Nota all'art. 2, comma 6:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, e modificato dalla legge 30 luglio
2002, n. 189, recante: «Modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo» che e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199.
ART.
3.
(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche).
1. Possono essere iscritte
nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina,
le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda
non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12,
escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento
di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di
sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi
di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone,
piu' il comandante, di nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio
componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi
di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma
3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni
di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3, comma 1:
- L'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante: «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1998, n. 49), cosi' recita:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale,
di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte,
a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione,
le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle
quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione
europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1,
lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione
da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art.
145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti
giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi
da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e
le unita' da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi
di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'art. 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico
di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio
mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza
o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'art. 2,
comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio
nel limite massimo di sei viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis.».
Nota all'art. 3, comma 2, lettera b):
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante: «Attuazione della
direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli
organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per
le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE
che modifica la direttiva 94/57/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 agosto 1998, n. 201, e modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 169, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
3 agosto 1988, n. 314 (Attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni
e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni
marittime, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127)
che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2000, n. 145.
Nota all'art. 3, comma 3:
- Per l'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda nella nota all'art.
2, comma 3. Nota all'art. 3, comma 5:
- Per l'art. 1, comma 5, della legge n. 30/1998 si veda nella nota all'art.
3, comma 1.
ART.
4.
(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).
1. All'articolo 2 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali e'
vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo
le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio
con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association
Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".
2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e
gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla
conduzione di un'unita' da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli
relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo
19, comma 3, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 200 euro a 1.000 euro".
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente:
"2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e' determinata
in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non
sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis,
e la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da diporto non sia comunque
a conoscenza dei vincoli relativi a tale area".
Nota all'art. 4, comma 1:
- L'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro
sulle aree protette», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
«Art. 2 (Classificazione delle aree naturali protette).
- 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali
o marine che contengono uno o piu' ecosistemi intatti o anche parzialmentealterati
da interventi antropici, una o piu' formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche,
biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici,
scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere
l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni
presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali,
lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore
naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni
limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi,
dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni
locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali
o marine che contengono una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della
flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per
le diversita' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le
riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli
interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come
definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo
particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite
ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 puo' operare
ulteriori classificazioni per le finalita' della presente legge ed allo scopo
di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali
ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale
e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni
e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione
dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo
le procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali
statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di
interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria
denominazione.
9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali e' vietata
la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni
dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi
e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association
Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).».
Nota all'art. 4, comma 2:
- L'art. 30 della legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
«Art. 30 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
6 e 13 e' punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila
a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
11, comma 3, e 19, comma 3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in
caso di recidiva.
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti
di cui all'art. 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unita'
da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area,
violi il divieto di navigazione a motore di cui all'art. 19, comma 3, lettera
e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200
euro a 1.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle
aree protette e' altresi' punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate,
nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e' determinata
in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non
sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9-bis, e
la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da diporto non sia comunque
a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli
articoli 733 e 734 del codice penale puo' essere disposto dal giudice o, in
caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato,
dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato
per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a provvedere
alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque
e' tenuto al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre, nei casi di particolare
gravita', la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
in quanto non in contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art. 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo
di gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione
dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla
violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia
in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione
di regolamenti di parchi naturali regionali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione
del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.».
ART.
5.
(Modifiche al codice della navigazione).
1. Al primo comma dell'articolo
146 del codice della navigazione, le parole: "e dagli altri uffici designati
dal Ministro per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: ",
sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi
che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate
presso le direzioni marittime sovraordinate".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, e' aggiunto
il seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa
sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza
dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita'
turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro".
Nota all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione, come modificato dalla
legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
1. Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento
marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti
marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono
accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici
di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono
tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».
Nota all'art. 5, comma 2:
- Il testo dell'art. 1164 del codice della navigazione, come modificato dalla
legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici). - Chiunque non osserva
una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente
dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o
aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito,
se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire sei milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree
marine protette che non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica
autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative
dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.».
Nota all'art. 6, comma 1, lettera b), n. 3:
- La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri riguardanti le imbarcazione e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 giugno 1994, n. L 164.
ART. 6.
(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni
varie).
1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle
disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformita' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie
comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle
seguenti misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione
nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti
al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonche' alla istituzione
di registri nazionali;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unita' da diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti
e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento
della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni
e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione
da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per
le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle
unita' da diporto;
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori
misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione
civile in materia di nautica da diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero
delle attivita' produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche
di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unita' da diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace
e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario
e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare
le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti
fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di
istruzione per il settore del turismo nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento
delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle
in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio
di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta
in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota
automatico e l'arresto dei motori;
h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui
al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere,
con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere
definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso
entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti
dal presente comma, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal
presente articolo, il Governo puo' emanare, con la procedura di cui al presente
articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni
integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e
al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del
demanio marittimo, gia' trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate
direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 6, comma 2:
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unficata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e
delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia
- UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
- UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge
8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora
ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 6, comma 6:
- L'art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche
al sistema penale», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, cosi' recita:
«1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi
prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni
e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante:
«Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema
penale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1982, n. 228.
La data del decreto e' stata cosi' rettificata con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 settembre 1982, n. 266.
- Il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 2001, recante: «Individuazione
ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, degli
uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve
essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.
Nota all'art. 6, comma 7:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, recante:
«Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia
di demanio marittimo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre
1977, n. 245.
ART.
7.
(Unita' navali storiche).
1. Sono considerati beni
culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice
della navigazione e le unita' da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi
i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano piu' di 25 anni
di eta' dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la peculiarita' progettuale, tecnica,
architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali
impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti
ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalita'
che li hanno posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purche' utilizzati come
strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e
II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, nomina
una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione,
di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di professionalita' e di affidabilita' da parte
dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi
i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro
dei beni di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento per l'attuazione
delle disposizioni del presente articolo.
Nota all'art. 7, comma 1:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302.
Nota all'art. 7, comma 2:
- Per il decreto legislativo n. 490/1999 si veda nella nota all'art. 7, comma
1.
Nota all'art. 7, comma 5:
- Per l'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda nella nota all'art.
2, comma 3.
ART.
8.
(Ordinanze di polizia marittima).
1. In deroga all'articolo
59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze
di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto
alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.
Nota all'art. 8, comma 1:
- L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (Navigazione marittima)», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, cosi' recita:
«Art. 59 (Ordinanza di polizia marittima). - A norma degli articoli 30,
62 e 81 del codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali
marittime e di mare territoriale [c.n. 2] della sua circoscrizione, in cui sia
ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stanziamento delle navi, dei galleggianti
e degli idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo
sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla
riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei
galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati
all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza
degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti,
nonche' le varie attivita' che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese
nella circoscrizione.
Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresi'
per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia
ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.».
ART.
9.
(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione).
1. I controlli relativi
alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo
delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive,
i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione
da diporto.
ART. 10.
(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814).
1. All'articolo 1 del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti
nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli
aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le
autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".
Nota all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante: «Disposizioni
di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente
la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione
del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230, come modificato
dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 1. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. sono istituiti tre
registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili
ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;
3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti con numero progressivo.
I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro
di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi numerazione
progressiva propria distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri
e gli altri veicoli ad essi assimilabili».
ART.
11.
(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali).
1. In caso di sinistro concernente
in modo esclusivo unita' da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non
derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo
579 del codice della navigazione e' disposta solo ad istanza degli interessati.
Nota all'art. 11, comma 1:
- Il testo dell'art. 579 del codice della navigazione e' il seguente:
«Art. 579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale sulle cause e sulle
responsabilita' del sinistro e' disposta dal direttore marittimo o dall'autorita'
consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali
che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale
di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto puo'
essere avvenuto per dolo o per colpa. Se l'autorita' competente ritiene di non
disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in calce al
processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al Ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave
che batte bandiera straniera. L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare
le cause e le circostanze per cui un sinistro si e' verificato quando interessa
navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in
acque soggette alla sovranita' italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento
delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare
e dell'ambiente marino.».
ART.
12.
(Azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici).
1. Le azioni emesse da societa'
concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto
all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento
finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a),
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Nota all'art. 12, comma 1:
- L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
1998, n. 71, cosi' recita:
«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni;».
ART.
13.
(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalita'
turistico-ricreative nonche' l'esercizio di attivita' portuali).
1. Le parole: "Le concessioni
di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n.
88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali
marittime per finalita' turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da
a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.
2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni
rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita'
portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale
sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza".
4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto
il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria,
l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali,
autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese
nel ciclo operativo".
Nota all'art. 13, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante: «Disposizioni
per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre
1993, n. 285), come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88,
e come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, il seguente:
«Art. 1. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere
rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali
e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi
di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente
con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo
degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di
sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi'
successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42
del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano
alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali
delle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono
rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.». Nota all'art.
13, comma 4:
- Il testo dell'art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino
della legislazione in materia portuale», pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine).
- 1. L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento,
l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art.
16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione
degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni
attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a concessione
da parte dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima,
la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e
portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese
foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche' interessati
dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la
realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art.
4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi
canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla
base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto.
Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorita'
concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli
impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni
stabiliti dalle autorita' portuali relativi a concessioni gia' assentite alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono
attenersi le autorita' portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al
fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle
operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione
adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale
puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di
cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art.
11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere
anche la realizzazione di opere infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che
i destinatari dell'atto concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito
da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici
e alla produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche
dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita'
di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare
direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere
al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a
meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente
da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale,
e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono
stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria,
l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento al altre imprese portuali,
autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese
nel ciclo operativo.
8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono
tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare
il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione
e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui
al comma 6, lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario,
nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorita'
portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi
e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche'
di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.».
ART.
14.
(Sgravi contributivi).
1. I benefici di cui all'articolo
21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati
anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti
allo scopo previsti.
Nota all'art. 14, comma 1:
- L'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)» pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2002, n. 305, cosi' recita:
«Art. 21 (Disposizioni in materia di accise).
- 1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma
1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno
2003. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'art.
5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre
2002, dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate
fino al 30 giugno 2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'art. 6 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002,
dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate
fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all'art. 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati
dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003.
Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste
ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote
delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion»,
nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo
della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti,
entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo
sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a
435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese
armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero
anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello
Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
11. Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'art. 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «di
lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno
2003» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 48.546.948,51 per
l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003».
14. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge
1° dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.».
ART.
15.
(Disposizioni abrogative).
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive
modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa
di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato
dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non e' piu' dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e
5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e
5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1574):
Presentato dall'on. Muratori il 13 settembre 2001.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 16 ottobre
2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X e XIV.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 29 novembre 2001; il 26
febbraio 2002; il 19 giugno 2002; il 23 luglio 2002; il 10, 11, 19, 25 settembre
2002; il 1°, 2, 29, 30 ottobre 2002; il 20, 21, 26 novembre 2002, il 4 dicembre
2002, il 15 e 16 gennaio 2003.
Esaminato in aula il 20, 22 gennaio 2003 ed approvato in un testo unificato
con atti n. 2131 (on. Perlini) e n. 2900 (on. Carli) il 23 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1956):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il
4 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª,
5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 13ª e della Giunta per gli
affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, l'11, 12, 19, 26 febbraio
2003; il 4, 6, 19 marzo 2003.
Relazione scritta annunciata il 27 marzo 2003 (atto n. 1956/A - relatore sen.
Grilo).
Esaminato in aula l'8, 13 maggio 2003 ed approvato, con modificazioni, il 14
maggio 2003.
Camera dei deputati (atto
n. 1574-B):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 20 maggio 2003
con pareri delle commissioni I, V, VI, X.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 28 maggio 2003; il 3,
4, 10, 17, 19 giugno 2003.
Esaminato in aula il 23 giugno 2003 ed approvato il 24 giugno 2003.
FONTE: Gazzetta Ufficiale (Versione con note)